Obblighi di programmazione
Principali dettami normativi a cui hanno l'obbligo di attenersi le emittenti televisive locali:
- Registrazione della programmazione e conservazione delle registrazioni per 3 mesi. Le registrazioni devono indicare data e ora di diffusione (Del. 353/11/CONS art. 8);
- Trasmissione dei programmi per almeno 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali (Del. 78/98/cons);
- Conformare la propria programmazione alla tipologia di emittente (a carattere informativo, commerciale, comunitario, monotematica a carattere sociale, televendite);
- Esporre il marchio/logo;
- Astenersi dal trasmettere dalle 07:00 alle 24:00 programmi di promozione di servizi interattivi con numerazione telefonica a sovrapprezzo (Del. 538/01/csp);
- Diffusione del medesimo contenuto su tutto il territorio, ovvero divieto di splittaggio (Decreto legislativo n. 177/05 art. 26);
- Rispetto della normativa sull’interconnessione (Decreto legislativo n. 177/05 art. 29);
Riferimenti normativi:
- Testo Unico della Radiotelevisione - Decreto legislativo n. 177/05 come modificato dal Decreto Romani (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
- Legge 6 agosto 1990, n. 223 : Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
- Delibera n. 54/03/CONS :Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonche' dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche
- Delibera n. 353/11/CONS - Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale
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