Obblighi di programmazione
Principali dettami normativi a cui hanno l'obbligo di attenersi le emittenti televisive locali:
-
Registrazione della programmazione e conservazione delle registrazioni per 3 mesi. Le registrazioni devono indicare data e ora di diffusione (Del. 353/11/CONS art. 8);
-
Trasmissione dei programmi per almeno 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali (Del. 78/98/cons);
-
Conformare la propria programmazione alla tipologia di emittente (a carattere informativo, commerciale, comunitario, monotematica a carattere sociale, televendite);
-
Esporre il marchio/logo;
-
Astenersi dal trasmettere dalle 07:00 alle 24:00 programmi di promozione di servizi interattivi con numerazione telefonica a sovrapprezzo (Del. 538/01/csp);
-
Diffusione del medesimo contenuto su tutto il territorio, ovvero divieto di splittaggio (Decreto legislativo n. 177/05 art. 26);
-
Rispetto della normativa sull’interconnessione (Decreto legislativo n. 177/05 art. 29);
Riferimenti normativi:
-
Testo Unico della Radiotelevisione - Decreto legislativo n. 177/05 come modificato dal Decreto Romani (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44)
- Legge 6 agosto 1990, n. 223 : Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
- Delibera n. 54/03/CONS :Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonche' dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche
- Delibera n. 353/11/CONS - Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale
Le informazioni contenute nella presente pagina web hanno unicamente carattere divulgativo.