Registro degli operatori della comunicazione

Il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Dal 1 gennaio 2010 sono delegate al Corecom della Toscana le attività relative all’iscrizione, alla cancellazione ed al rilascio delle certificazioni di iscrizione al ROC degli operatori che hanno la sede legale in Toscana.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 dell’AGCOM, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC  (Allegato A, Del. 666/08/CONS) e le dichiarazioni obbligatorie per iscriversi al ROC, per gli iscritti e per i richiedenti i contributi all'editoria (Allegato B, Del. 666/08/CONS).
 

 

Comunicazione annuale telematica al Registro degli operatori di comunicazione

Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al ROC sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicarne l’aggiornamento.

La comunicazione deve essere trasmessa:

  • per i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio;
  • per i restanti soggetti entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.


La comunicazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite ilportale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere previa registrazione al portale stesso da parte del legale rappresentante; con riferimento alle modalità di trasmissione della comunicazione annuale si rimanda alle indicazioni riportate sul sito del Corecom Toscana all'indirizzo: www.corecom.toscana.it/accesso-sistema-roc

Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono effettuare  la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center sono esonerati dagli obblighi di trasmissione della comunicazione annuale.

Si sottolinea che la mancata trasmissione della comunicazione annuale è sanzionata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e si ricorda altresì che, ai sensi dell’ art. 12, comma 2 dell’allegato A sopra ricordato, è prevista la cancellazione d’ufficio laddove i soggetti iscritti non abbiano effettuato la comunicazione annuale da oltre tre anni consecutivi.